Chi commette il reato di occultamento o distruzione della contabilità per evadere le imposte non può invocare l’esimente della particolare tenuità del fatto in caso di successiva rottamazione del debito tributario, non costituendo questa una condotta riparatoria della condotta ascritta all’imputato, che non è di evasione ma si caratterizza per il fine di evasione attraverso le difficoltà poste nella ricostruzione dei redditi.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 33284 del 29 agosto 2024, ha respinto il ricorso di un imprenditore che, pur di non permettere la ricostruzione del suo volume d'affari, aveva occultato la contabilità.