Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed all’ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da un’azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, anche se si tratta di costruzioni di lusso destinate ad abitazione, con classificazione catastale nelle categorie A/1 e A/8. Va annullato dunque l’avviso di accertamento catastale che ha denegato il requisito della ruralità all’esito di procedure Docfa.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 22674 del 12 agosto 2024, con cui ha accolto il ricorso di una società.