In tema di atti di recupero di crediti Iva indebitamente utilizzati, la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. A tal fine non rileva quello che, in base al processo verbale di constatazione, risultava investito del potere di accertamento.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 21528 del 31 luglio 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.