Integra abuso del diritto, che legittima il recupero d'imposta, il mandato a vendere simulato, per incassare le agevolazioni fiscali sulla prima casa a seguito di un secondo acquisto, da parte del mandante, di un alloggio abitativo. Ciò in virtù del carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite dal mandante al mandatario in finzione di mera esecuzione del mandato traslativo ai sensi dell’art. 1719 c.c.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza 20673 del 25 luglio 2024, ha respinto il ricorso della contribuente.