Il creditore procedente che propone un giudizio di divisione di un bene conclusosi con il versamento di un conguaglio è assoggettato in via solidale all’imposta di registro. La parte che propone il giudizio divisionale endoesecutivo riveste la qualità di parte necessaria del processo.
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 19734 depositata il 17 luglio 2024 con cui ha rigettato il ricorso di una banca.