Legittimo il sequestro preventivo dei crediti d’imposta ceduti alla banca nell’ambito dell’indagine per truffa ai danni dello Stato a carico degli amministratori delle società per i presunti lavori fittizi che hanno fruito del Superbonus 110%. Si tratta, infatti, di un provvedimento «impeditivo», che serve a evitare che i crediti inesistenti siano utilizzati, e non di una misura funzionale a garantire la confisca obbligatoria: soltanto in quest’ultimo caso, in previsione della possibile definitività del vincolo è necessario verificare se la banca è vittima della frode, e dunque ha diritto alla restituzione, oppure concorre nel reato e risulta quindi esposta all’ablazione.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 28064 pubblicata il 12 luglio 2024 con cui ha rigettato il ricorso di una banca.