La mediazione tributaria si applica anche al silenzio rifiuto dell’Agenzia delle entrate avverso un’istanza di rimborso. In tal caso il termine utile per la costituzione del convenuto corrisponde a 120 giorni.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 17139 del 21 giugno 2024, con cui ha accolto il ricorso di una società.