La sospensione del termine d’impugnazione per tutti i coobbligati non può produrre effetto per l’iscrizione a ruolo straordinario, la quale trae origine del pericolo di perdita della concreta possibilità di riscuotere il credito. Quindi, ha un’origine del tutto autonoma e distinta dalla notifica dell’avviso di accertamento.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 14373 del 23 maggio 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.