Legittima l’impugnazione della cartella di pagamento senza l’impugnazione dell’avviso bonario o della comunicazione degli esiti del controllo formale. Né quest’ultimo né il diniego di autotutela, infatti, sono atti idonei a cristallizzare la pretesa del fisco. L’impugnazione dell’avviso bonario è una mera facoltà della parte e non un onere.
Con l’ordinanza 14268 del 22 maggio 2024 la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.