In tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di detrazione Iva, per smontare la prova dell’ufficio sulla consapevolezza della frode Iva, il contribuente non è tenuto a conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore. Basta dimostrare di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, non potendo essere effettuati i medesimi e complessi accertamenti propri dell’amministrazione finanziaria.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 14102 del 21 maggio 2024 con cui ha accolto il ricorso di una contribuente.