Il contribuente può opporsi alla pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria allegando errori commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi. Legittima dunque la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente per usufruire dell’agevolazione Tremonti ambientale, cumulandola con altre agevolazioni. La mancata immediata fruizione non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, bensì all'incertezza interpretativa in ordine alla cumulabilità delle agevolazioni.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 13408 del 15 maggio 2024 con cui ha accolto il ricorso di una società.