Anche quando sia omessa, da parte degli eredi, la comunicazione delle proprie generalità e del domicilio ai sensi dell’art. 65 del dpr 600/1973, è valida la notifica effettuata direttamente all’erede e non all’ultimo domicilio del de cuius.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 12964 del 13 maggio 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.