È competenza esclusiva delle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate in ragione del domicilio fiscale del professionista incaricato dal Caf la formazione del ruolo per l’apposizione del visto infedele nella dichiarazione dei redditi dell’assistito. Di conseguenza è nulla la cartella di pagamento emessa da parte dell’ufficio provinciale in ragione del domicilio fiscale del contribuente assistito che si era rivolto al Caf.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 11790 del 2 maggio 2024, con cui ha accolto il ricorso del consulente fiscale.