In tema di imposte dirette, gli accantonamenti a fondo rischi – essendo effettuati in previsione di passività prive dei requisiti di certezza e di determinabilità – sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 109 (già 75) comma 1, parte seconda, t.u.i.r. ove si stabilisce che i componenti di reddito di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 9899 dell’11 aprile 2024, con cui ha rigettato il ricorso di una società.