Non si applica l’imposta sulle donazioni sul vincolo di destinazione al momento del conferimento dei beni in trust se non vi è un effettivo trasferimento di ricchezza. Il trasferimento dei beni al trustee avviene in via strumentale e temporanea e non determina effetti traslativi in favore dell’interessato: egli è tenuto solo ad amministrare e a custodire i beni, in vista del perseguimento dello scopo del trust. L’imposta si applicherà all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto costituisce un effettivo indice di ricchezza.
Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza 10076 del 15 aprile 2024, con cui ha accolto il ricorso del contribuente.