Non basta il deposito dell'estratto di ruolo per ammettere al passivo il credito tributario o previdenziale contestato dal curatore fallimentare. A supporto della pretesa dell’amministrazione finanziaria è necessaria quindi la produzione della cartella di pagamento notificata.
Lo ha ricordato la Cassazione con ordinanza 10047 del 15 aprile 2024, con cui ha respinto il ricorso dell’Agente della riscossione.