Il giudicato penale di assoluzione non è vincolante nel giudizio tributario ma va comunque valutato insieme agli altri elementi indiziari quali la documentazione extracontabile reperita presso terzi di cui deve essere riscontrata l’attitudine dimostrativa dell’evasione.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 9447 del 9 aprile 2024, con cui ha accolto il ricorso del contribuente.