Legittimo l'avviso di accertamento anche se non sono allegate all'atto le fatture contestate al contribuente. L'omissione, infatti, non viola il diritto di difesa quando la motivazione per relationem è comunque sufficiente per essere gli atti già nella disponibilità del contribuente.
Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza 8016 del 25 marzo 2024, con cui ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.