Nulla la cartella di pagamento se non è preceduta dalla comunicazione sull’esito del controllo formale. Può invece mancare la richiesta di chiarimenti alla contribuente o la produzione di ulteriori documenti. Al controllo formale non possono infatti estendersi le conclusioni previste in tema di controllo automatizzato, in ordine al possibile mancato invio della comunicazione di irregolarità.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 7573 del 21 marzo 2024, con cui ha accolto il ricorso della società calcistica.