Non è società di comodo l’impresa che sceglie di esercitare l’attività attraverso l’affittuario del ramo d’azienda. Tra le situazioni oggettive che possono verificarsi per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo vi è anche il caso delle società partecipate che si trovano in fase di avvio.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 7006 del 15 marzo 2024, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.