Soggetta a imposta di registro la divisione che comporta un conguaglio donato in quanto soggetto a rinuncia. A nulla rileva, infatti, che i condividenti che ricevono di meno rinuncino a ricevere un corrispettivo dai condividenti che ricevono di più. Il conguaglio è invariabilmente sottoposto al trattamento tributario della compravendita.
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 4858 del 23 febbraio 2024 con cui ha rigettato il ricorso di un notaio.