Legittimo il sequestro degli crediti acquistati dalla banca quando il cittadino, il condominio o l'azienda ha usufruito del Superbonus 110% senza aver fatto i lavori. Infatti, l'istituto, cessionario del credito, è soggetto a misura quando vengono contestati i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato o autoriciclaggio. Non conta nemmeno la buona fede del cessionario: il vincolo impeditivo infatti implica soltanto l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, non rilevando l’eventuale limitazione di responsabilità dello stesso prevista dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 121 del dl 34/2020.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con sentenza 3108 del 24 gennaio 2024, ha respinto il ricorso della banca.