In tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato, come nella presente fattispecie, mediante l'imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all'imposta, anche laddove sia ravvisabile l’enunciazione del precedente finanziamento non registrato, poiché l'imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, integrandosi la causa di non imponibilità di cui all'art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 1960 del 18 gennaio 2024, con cui ha accolto il ricorso di un notaio.