Nel transfer pricing sotto forma di finanziamento intragruppo è l’amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della transazione a un tasso di interesse (apparentemente) inferiore a quello normale, quale presupposto per la ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, quantificati però in base al tasso di interesse di mercato (osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogabili a soggetti aventi il medesimo “credit rating” dell’impresa debitrice associata), la cui determinazione è “quaestio facti” demandata al giudice di merito; dopodiché spetta alla società contribuente fornire la prova contraria.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 998 del 10 gennaio 2024, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.