Non è possibile riproporre in appello le ragioni dell’impugnazione del provvedimento impositivo senza specifiche motivazioni delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata. La riproposizione assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’articolo 53 del decreto legislativo 546/92 quando il dissenso investe l’intera decisione e quando dall’atto di gravame le ragioni di censura siano ricavabili, seppur implicito, in termini inequivoci.
Lo chiarisce Cassazione con la sentenza 1030 del 10 gennaio 2024.