La notifica della cartella esattoriale col rito dell’irreperibilità assoluta può essere annullata quando il notificatore non abbia verificato, anche attraverso l’esame dell’anagrafe, se il contribuente si è trasferito in altro luogo presso lo stesso o altro Comune.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con ordinanza 1172 dell'11 gennaio 2024, ha accolto il ricorso del contribuente.