La definizione agevolata dell'atto impositivo non estingue automaticamente la misura cautelare dell'ipoteca iscritta sui beni del professionista ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 472/1997. La statuizione non è equiparabile a quella di accoglimento del ricorso perché la pretesa erariale è confermata nella sua sostanza.
Lo ha affermato la sezione tributaria della Cassazione che, con ordinanza 501 dell’8 gennaio 2024, ha respinto il ricorso di un notaio.