È ammesso il ravvedimento operoso parziale se risultano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d’imposta tardivamente estinto. Pertanto non può ritenersi perfezionato lo stesso se non viene effettuato il versamento di tutti gli importi, anche a titolo di sanzione e interessi.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 35587 del 20 dicembre 2023, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.