
L’adesione dell’acquirente all’accertamento ai fini dell’imposta di registro non ha effetti sul venditore che impugna l’atto impositivo ai fini Ires fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. L’estensione degli effetti dell’accertamento con adesione è ammessa solo in bonam partem ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 35462 del 19 dicembre 2023, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.