È esente da Iva l’attività esclusiva di trasporto a fini turistico - ricreativi. Ha natura di norma di interpretazione autentica l’articolo 36 bis del decreto legge 50/2022, il quale stabilisce che il regime di favore ai fini dell’Iva si applica anche per le prestazioni di trasporto effettuate per finalità turistico - ricreative che hanno ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano ulteriori servizi.
Lo chiarisce la Cassazione con sentenza 35054 del 14 dicembre 2023 con cui ha accolto il ricorso di una società.