Si applica il più lungo termine di otto anni previsto dall’art. 27, comma 16 del dl 185/2008, per la prescrizione del potere di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate dell’indebita compensazione di crediti inesistenti frutto di condotte abusive artificiose, quando l’inesistenza non è riscontrabile in sede di controllo automatizzato o formale.
Lo chiariscono le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 34419 dell’11 dicembre 2023.