Non possono essere impiegate nell’accertamento a carico della società i documenti “in nero” trovati dalla Guardia di finanza a casa della madre del legale rappresentante. E ciò perché l’autorizzazione all’ispezione fornita dal pubblico ministero è illegittima in quanto fondata su una delazione anonima, che come tale non integra «i gravi indizi di violazioni fiscali» tali da far scattare la verifica. Il contribuente, insieme all’atto impositivo, è legittimato ad impugnare anche un atto istruttorio prodromico come il provvedimento di autorizzazione all’accesso emesso dal pm; e ciò anche se quest’ultimo riguarda un soggetto estraneo all’accertamento.
È quanto emerge dall’ordinanza 33399 del 30 novembre 2023, con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.