In tema di imposta di successioni e donazioni, non è soggetto a imposta l’atto di risoluzione del trust per l’impossibilità di realizzare il programma negoziale predisposto dal disponente, in quanto priva l'operazione della potenzialità di arricchimento gratuito da parte dei terzi, impedendo la manifestazione della capacità contributiva oggetto del tributo, mentre resta fiscalmente irrilevante l'automatica retrocessione dei beni non più segregati, in quanto mero riflesso della sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione alla realizzazione dell'arricchimento del beneficiario.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 31857 del 15 novembre 2023, con cui ha accolto il ricorso di una contribuente.