
Nella cessione del credito verso l’amministrazione finanziaria, l’amministrazione debitrice può eccepire soltanto i vizi che determinano l’originaria inefficacia del contratto mentre non possono essere rilevate le situazioni che darebbero luogo alla revocabilità dell’atto ex art. 2901 Cc: in tal caso, infatti, l’inefficacia non può che discendere dal passaggio in giudicato della relativa pronuncia di revoca, che ha natura costitutiva.
È quanto emerge dall’ordinanza 32113 del 20 novembre 2023, con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.