Mentre al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, si applica l’imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, la contestuale assunzione delle passività non è autonomamente assoggettabile a tassazione, rappresentando un effetto legale naturale del decreto di omologa. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 21 comma 3 del dpr 131/1986, l’imposizione fiscale grava sugli asset costituenti l’attivo fallimentare trasferito all’assuntore; l’importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile.
È quanto ha sancito la Cassazione con l’ordinanza 31590 del 14 novembre 2023, con cui ha accolto il ricorso di una società.