A seguito della definitività dell’accertamento con cui veniva riconosciuta la diversa competenza temporale di alcuni costi, riferiti al precedente periodo di imposta, va riconosciuto il rimborso delle maggiori imposte versate in quel periodo, mentre è legittimo il diniego di rimborso per gli anni successivi se il contribuente non ha esercitato l’opzione in dichiarazione per l’utilizzo delle perdite pregresse. La scelta del contribuente di utilizzare le perdite ha valore negoziale e non può essere oggetto di rettifica.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 28064 del 5 ottobre 2023, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che aveva rigettato la richiesta di rimborso per l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse.