Nessuna deducibilità automatica delle perdite su crediti ceduti pro soluto per il solo fatto che questi sono stati ceduti ad un prezzo inferiore al loro effettivo valore, senza la prova dell’effettiva riduzione di valore del credito e delle ragioni dell’operazione. Non basta, infatti, la pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 27344 del 26 settembre 2023, con cui ha accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate.