Nel processo tributario la perizia tecnica non va considerata come un documento nuovo in appello. L’elaborato, infatti, non ha un autonomo valore probatorio, ma costituisce un’allegazione difensiva di contenuto tecnico, sia quando è prodotta da sola sia quando l’allegazione avviene nel contesto di scritti difensivi. Legittima quindi la produzione, nel contesto di memoria difensiva, nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione in appello.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 26798 19 settembre 2023, con cui ha accolto il ricorso del contribuente avverso la decisione della Ctr che confermava l’avviso di accertamento, con il quale si accertava una plusvalenza non dichiarata, in relazione alla vendita di un comprensorio di terreno su cui insistevano fabbricati.