Ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, non spetta il rimborso di imposta per i redditi percepiti in Italia da chi, per una parte dell’anno, è stato residente in Francia. Non si applica infatti il criterio del frazionamento previsto dal Commentario Ocse, di ausilio all’interpretazione della Convenzione. Quest’ultima è chiara, infatti, consente al contribuente di recuperare l'imposta versata in Italia utilizzando un credito di imposta in Francia, eliminando così il rischio di doppia imposizione.
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 25690 del 4 settembre 2023, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.