In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente. Inoltre, non possono avere rilievo decisivo, ai fini della prova contraria, le scritture contabili, il libro giornale, le fatture e la copia degli assegni concernenti i pagamenti, posto che la regolarità formale delle scritture rappresenta lo strumento tipico utilizzato per far apparire reale un’operazione fittizia.
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 24345 del 10 agosto 2023, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.