Per i debitori in solido vale la regola ex art. 1306 c.c. per cui il giudicato formatosi nei confronti di un coobbligato non ha effetto nei confronti degli altri debitori; di conseguenza è illegittima la cartella di pagamento emessa nei confronti di un coobbligato entro due anni dalla definitività dell’accertamento per passaggio in giudicato di una sentenza, qualora lo stesso sia rimasto estraneo al giudizio.
Lo ha ricordato la Cassazione con ordinanza 24349 del 10 agosto 2023, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.