È legittima la richiesta di rimborso Iva a fronte di una cessione di rimanenze di magazzino assoggettata dall’Agenzia delle entrate ad imposta di registro, entro due anni dalla definitività del provvedimento ex articolo 30 ter, comma 2, dpr 633/72, anche quando l’imposta stata assolta dal cedente senza che il cessionario gli abbia corrisposto quanto addebitatogli in rivalsa. A nulla rileva l’impossibilità di adempiere l’obbligazione di restituzione al cessionario, purché non ne derivi pregiudizio per l’erario.
È quanto ha sancito la Cassazione con l’ordinanza 25013 del 22 agosto 2023 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.