Non è responsabile per il pagamento dell’imposta di soggiorno il portale telematico delle prenotazioni “booking”. La responsabilità della riscossione dell’imposta di soggiorno sussiste soltanto in capo al soggetto che incassa il pagamento definitivo e che è in grado di verificare l’effettivo soggiorno, ed il responsabile della piattaforma telematica per la prenotazione non sostituisce in questo ruolo il gestore della struttura.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 18018 del 23 giugno 2023, con cui ha accolto il ricorso di un Comune piemontese.