Inesistente e non nulla la notifica via pec inviata all’amministrazione finanziaria prima dell’attivazione del processo telematico nella Regione. In questo caso la notifica radicalmente inesistente non è suscettibile di sanatoria ex tunc.
Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza 15776 del 6 giugno 2023, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.