Il contribuente non ha diritto al rimborso dell'Iva quando il diniego espresso da parte dell’amministrazione finanziaria viene impugnato in ritardo: a quel punto la pretesa fiscale diviene definitiva e non più discutibile: infatti l'accertamento della pretesa oggetto dell'istanza di rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria si consolida e diventa definitivo. Il riesame della fondatezza della pretesa oggetto della seconda istanza è precluso dall'accertamento operato dall'ufficio in sede di diniego non impugnato, salvi i casi riconducibili all'esercizio del potere di autotutela.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con ordinanza 15754 del 6 giugno 2023, ha respinto il ricorso di una società che aveva chiesto senza successo il rimborso dei maggiori interessi in relazione al già avvenuto rimborso dell’imposta e, una volta incassato il diniego, lo aveva impugnato in ritardo.