Ai fini dell’imposta di registro è illegittimo riqualificare come cessione d’azienda la complessa operazione societaria rappresentata dalla costituzione di società, aumento di capitale e successiva cessione di quote ad altre società. Ciò in quanto, in base al nuovo art. 20 Tur, come interpretato dalla Corte costituzionale, l'imposta di registro va applicata in relazione all'intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell'atto da registrare, prendendo in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso prescindendo da quelli "extratestuali e dagli atti ad esso collegati".
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 14535 del 25 maggio 2023 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.