La società in liquidazione per anni si presume di comodo se il contribuente non prova l’esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato, che non hanno permesso di conseguire i ricavi minimi.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 13336 del 16 maggio 2023 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.