Illegittimo il sequestro preventivo del denaro nei confronti dell’indagato se sono stati bloccati i crediti fittizi del 110%, in assenza di un’espressa motivazione sul periculum in mora. Quand’anche si tratti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, occorre comunque una motivazione sul periculum, posto che la natura obbligatoria della confisca non rende obbligatorio anche il sequestro ad essa funzionale.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 15457 del 13 aprile 2023, con cui ha accolto il ricorso dell’indagato.