L’imprenditore sequestratario e il custode giudiziario sono entrambi obbligati alla dichiarazione fiscale (parziale) in relazione all’anno in cui il sequestro preventivo ha avuto esecuzione: il giorno dell’esecuzione della misura cautelare rappresenta lo spartiacque temporale tra la porzione d’esercizio afferente all’imprenditore non ancora sequestratario e, simmetricamente, quella afferente all’amministratore giudiziario.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 8383 del 23 marzo 2023, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.