Infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.lgs. 471/1997 che prevede la sanzione proporzionale dal 12 al 240% delle imposte dovute, senza però specificare che il calcolo va effettuato sulle imposte ancora da versare.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con sentenza 46 del 17 marzo 2023 con cui ha dichiarato infondata la questione sollevata, ritenendo centrale il ruolo della dichiarazione, soprattutto in un sistema basato sulla fiscalità di massa, e facendo leva sull’effetto di deterrenza, nonostante nel caso di specie il contribuente si sia attivato pagando le imposte prima dell’accertamento. Semmai sarà il giudice di merito ad applicare il principio di proporzionalità di cui all’art. 7, comma 4 del d.lgs. 472/1997.